DETRAZIONE FISCALE

NOVITA' FISCALI 2016 IN LEGGE DI STABILITA' – TASI E IMU PRIMA CASA – ACQUISTO PRIMA CASA - BONUS MOBILI – PROROGA DETRAZIONI

Eliminazione TASI prima casa, agevolazioni compravendite immobili, detrazioni: sintesi delle novità fiscali in Legge di Stabilità 2016.



La misura fiscale più importate contenuta nella Legge di Stabilità è senz’altro l’abolizione della TASI prima casa, che riguarda il 78% delle famiglie italiane proprietarie dell’abitazione in cui vivono, ma ci sono anche la proroga delle detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, nuove misure per giovani coppie che acquistano casa (con un bonus mobili specifico), e per stimolare il mercato immobiliare.


TASI e IMU

Eliminate la TASI sulla prima casa. L’abolizione della TASI prima casa non riguarda le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) mentre viene invece estesa al coniuge «a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Prevista poi una riduzione della TASI del 25% per gli immobili locati a canone concordato (commi 53 e 54), una riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli (comma 10).

Acquisto prima casa

Ci sono tre misure per stimolare le compravendite immobiliari del segmento residenziale, la tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa anche per chi cambia abitazione, la possibilità di acquistare la prima casa in leasing, e il bonus mobili per le giovani coppie che comprano casa.
Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa bis, il comma 55 estende la tassazione agevolata relativa a imposta di registro o IVA a coloro che acquistano una casa nuova, e la adibiscono ad abitazione principale, cambiando casa e vendendo un immobile per il quale avevano già fruito del medesimo beneficio. Chi acquista l’immobile da un privato paga imposta di registro al 2% e imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro, mentre se la controparte dell’operazione è un’impresa la vendita è soggetta ad IVA, si applica la percentuale del 4%, e le imposte catastale e di registro salgono a 200 euro. Attenzione: per applicare l’agevolazione, il vecchio immobile deve essere venduto entro un anno dal rogito. La vecchia prima casa può essere ceduta a titolo non oneroso. Il beneficio non si applica ai casi di compravendita di abitazioni di lusso.
La norma sulla possibilità di acquistare la prima casa in leasing (commi 76-84), prevede una nuova tipologia di contratto di locazione finanziaria, al termine del quale si diventa proprietari dell’immobile. Il contratto si stipula con una banca o un intermediario finanziario, che diventa proprietario dell’immobile, al quale si paga un canone per un periodo prefissato, al termine del quale si acquista la casa a un prezzo precedentemente concordato. Ci sono clausole che tutelano l’inquilino-acquirente da eventi di particolare rilevanza economica (come la perdita del lavoro): in questo caso, è possibile sospendere il pagamento del canone, per un periodo massimo di 12 mesi (opzione senza spese aggiuntive ed esercitabile una sola volta). Ci sono condizioni particolarmente favorevoli per chi ha meno di 35 anni e guadagna un massimo di 55mila euro annui: detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8mila euro annui e sulla maxi rata finale fino a 20mila euro.



Per quanto riguarda infine il bonus mobili, è una detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 16mila euro in arredi ed elettrodomestici destinati alla prima casa acquistata. E’ riservata a giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni.



Detrazioni fiscali

Rinnovate per il 2016 la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie (tetto di 96mila euro per ogni immobile), con il relativo bonus mobili (tetto a 10mila euro), e la detrazione al 65% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici. Come sotto riportato.





Detrazioni fiscali "65%"


Prorogate dalla Legge di Stabilità 2016 le detrazioni per interventi di efficienza energetica sugli immobili


Interventi su unità immobiliari
  • nella misura del 65% per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni è l'ENEA, che svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli utenti. La documentazione deve essere inoltrata per via telematica.

Gli interventi che possono rientrare in detrazione riguardano:

-FACCIATE (isolamento a cappotto, parete ventilata, intonaci isolanti, isolamento all'interno, isolamento in intercapedine, sistemi oscuranti);
-FINESTRE (vetri, telai e cassonetti);
-COPERTURE (isolamento all'intradosso, tetto ventilato)
-SOLAI E PAVIMENTI
-IMPIANTO DI RISCALDAMENTO(generatore a condensazione, biomassa, pompe di calore, contabilizzazione, valvole termostatiche, impianto di riscaldamento a pavimento radiante)
-SOLARE TERMICO




DECRETI E NORMATIVA
GUIDA AGENZIE DELLE ENTRATE

Detrazioni fiscali "50%"


Prorogate dalla Legge di Stabilità 2016 le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Fondamentale rimane che si tratti di interventi su edifici esistenti, quindi risultano esclusi nuove costruzioni ed ampliamenti. In quest'ultimo caso si potrà detrarre solo la parte di spesa relativa alla ristrutturazione della parte di edificio esistente.
Per provare che l'immobile sia esistente è necessario che risulti accatastato o che sia stata presentata domanda di accatastamento.
L’incentivo è previsto per interventi compiuti sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente a destinazione residenziale e consiste in uno sconto dell’IRPEF pari al 50%.

Il tetto massimo di spesa è fissato in 96.000 euro a cui si possono aggiungere ulteriori 10.000 euro da spendere per l’acquisto di mobili per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione e grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+.
Quindi, lo sconto massimo ottenibile è pari alla metà di questo tetto di spesa, cioè 48.000 euro per gli interventi edilizi, più 5.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Può usufruire del bonus mobili solo chi ha usufruito anche del bonus ristrutturazioni.
La detrazione si ripartisce unicamente  in 10 rate annuali di pari importo.

Inoltre per gli interventi soggetti a detrazione 50% è prevista l’applicazione, per l'esecuzione dei lavori, dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

Un elenco completo degli interventi detraibili lo trovate nella Guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a Gennaio 2015, alla pagina 26.
Ci sono alcune tipologie di lavori, quali l'installazione di inferriate o la sostituzione del tubo del gas, che pur essendo di manutenzione ordinaria, sono considerati dall'Agenzia detraibili anche per edifici privati.






Le spese detraibili sono relative all’acquisto dei materiali, quelle professionali, oneri concessori, imposte di bollo, diritti di segreteria,  dei mobili ed elettrodomestici.

Tra gli interventi anche quelli di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti. Per questo tipo di interventi è necessaria la redazione di un atto notarile per definire il sottotetto come pertinenza dell’abitazione esistente e anche l’onorario da corrispondere per la sua redazione al notaio rientra tra i costi ammessi a detrazione 50%.


Per ottenere lo sconto IRPEF non è necessario presentare alcuna domanda o richiesta specifica, ma è sufficiente, in sede di dichiarazione dei redditi, indicare i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.


E’ indispensabile, però, che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.


Al bonifico effettuato verrà applicata dalle banche una ritenuta d’acconto dell'8% sulla somma spettante al beneficiario, con un aumento, quindi, rispetto al 4% in vigore lo scorso anno.


Oltre alla copia di fatture e bonifici è importante conservare il titolo autorizzativo necessario per eseguire i lavori. Nel caso in cui per i lavori intervenga più di una impresa, anche non contemporaneamente, deve essere inviata all’ASL competente con raccomandata A.R., una comunicazione.


Altri documenti da conservare sono:
domanda di accatastamento, nel caso in cui l’immobile non sia ancora censito;
ricevute di pagamento ICI o IMU, se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dei lavori per i lavori condominiali e tabella millesimale di ripartizione delle spese;-  consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati da altri soggetti, diversi dai familiari conviventi. 

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